Lunedì 8 luglio | Ore 20:00
Odeion “F. Bonfiglio”
Villa San Saverio, Via Valdisavoia 9 (CT)

Di Gerardo Villanacci – avvocato e giurista

Gerardo Villanacci è professore ordinario di Diritto Privato nell’Università Politecnica delle Marche. Dal 2023 Presidente del consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli. È avvocato cassazionista e, professionalmente, si occupa principalmente di diritto civile, commerciale e fallimentare.

Villanacci inizia la carriera accademica insegnando presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e successivamente ha tenuto corsi, conferenze e seminari in molte università italiane, europee e dell’America latina. Relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali. È stato docente presso la scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino e titolare dell’insegnamento di diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Macerata, nonché coordinatore del dottorato di ricerca in diritto dell’economia presso l’Università Politecnica delle Marche. Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

L’attività scientifica è stata incentrata in alcuni campi del diritto civile, con particolare riferimento alle tematiche delle garanzie e della buona fede. Inoltre, e più di recente, sono stati forniti contributi originali anche per quanto riguarda i profili dell’iperformalismo del diritto, attraverso pubblicazioni che hanno trovato riconoscimento nella giurisprudenza.

ABSTRACT

In difetto di una legislazione al passo con le nuove esigenze sociali ed economiche, oggi più che mai risulta essere necessario accedere ad una interpretazione evolutiva ed adeguatrice delle norme esistenti, pur senza effettuare modifiche legislative. Tuttavia detta attività interpretativa non può essere semplicisticamente ricondotta in quella estensiva, posto che l’ampiezza della categoria impone di qualificare meglio quella giuridica, al fine di poterne comprendere la conformità costituzionale, partendo dal presupposto che la stessa deve coniugare la genericità e l’astrattezza del testo normativo con le problematiche del caso al quale dare risposta, fornendo indicazioni chiare per evitare che le disposizioni aggiornate possano risultare prive di un equilibrata relazione con le finalità perseguite dal Legislatore.